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S O M M A R I O |
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CONSULTA EVANGELICA STATUTO Art. 1 E' costituita un' Associazione di Chiese Evangeliche Italiane denominata "Consulta Evangelica" in abbreviato "C.E.", con sede legale in Napoli-Secondigliano (NA) alla via Scippa presso i locali della Chiesa Evangelica Pentecostale. Art. 2 La "Consulta Evangelica", ente di religione e di culto, si propone di favorire le iniziative di evangelizzazione e di cultura evangelica, nonchè quelle specifiche nell' ambito della solidarietà sociale. L'Associazione ha quindi le seguenti finalità:
Art. 3 La durata dell'Associazione Consulta Evangelica è a tempo indeterminato, salvo scioglimento con deliberazione adottata ai sensi di quanto stabilito dagli art. 17 e 27 del presente Statuto. Art. 4 L'Associazione Consulta Evangelica è apolitica e non ha scopo di lucro. Art. 5 Possono aderire all'Associazione Consulta Evangelica tutte quelle Chiese Evangeliche che riconoscono nelle finalità dell' Associazione punti comuni, in particolare riconoscono come propri i punti di comunione di fede riportati nell' Atto costitutivo. Art. 6 Sono attualmente associate alla neo costituita Associazione Consulta Evangelica le seguenti chiese:
Art. 7 Si diventa associati all'Associazione Consulta Evangelica presentando domanda al Presidente: la domanda deve documentare l'attività e l'organizzazione della Chiesa. Sulla richiesta delibera il Consiglio Direttivo, il quale sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. Art. 8 La qualifica di associato si può perdere, oltre che nel caso di scioglimento dell'Associazione, per recesso volontario oppure per esclusione se sono venute a mancare le condizioni di ammissibilità indicate nell'atto costitutivo o per comportamento incompatibile con l'etica cristiana. Sarà l' Assemblea a deliberare l' esclusione di un socio come recita chiaramente l' art. 24 del Codice Civile. Art. 9 Ogni Chiesa Evangelica locale ha diritto di essere rappresentata nell' Assemblea Generale in rapporto alla propria entità numerica, secondo la seguente progressione:
Art. 10 Ogni Chiesa aderente all'Associazione Consulta Evangelica conserva la propria autonomia, gestionale e patrimoniale. La Consulta Evangelica ha la funzione di coordinare le chiese Associate che partecipano secondo le loro disponibilità affinchè di realizzino gli scopi enunciati nell' art.2 del presente statuto. Art. 11 L'Associazione provvede al raggiungimento delle proprie finalità mediante le collaborazioni, contribuzioni volontari e proventi del patrimonio. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
La gestione amministrativa ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre e si basa sui bilanci proposti dal Consiglio direttivo ed approvati dall'Assemblea Generale. Art. 12 Sono Organi dell' Associazione Consulta Evangelica:
ASSEMBLEA GENERALE Art. 13 L'Assemblea Generale è composta da rappresentanti regolarmente designati dalle Chiese Associate. Art. 14 L'Assemblea Generale è ordinaria e straordinaria. L' Assemblea ordinaria è convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. L' Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest' ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale ai sensi dell' art. 20 del Codice Civile. Le Assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove secondo quanto indicato nell'atto di convocazione. Art. 15 L'Assemblea Generale è convocata mediante avviso di convocazione contenente l' indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell' adunanza, nonchè gli argomenti da trattare. L'avviso dovrà essere inviato dagli Amministratori, ai sensi dell' art. 20 del Codice Civile, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per posta raccomandata a ciascuna Chiesa associata alla Consulta Evangelica. L' avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione. Art. 16 L' Assemblea Generale è costituita validamente con la presenza di almeno due/terzi (2/3) dei rappresentanti aventi diritto. Se non risulta costituito tale quorum l'Assemblea deve essere convocata entro trenta (30) giorni dalla data della prima. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti come stabilito dell' art. 21 del Codice Civile. Art. 17 L'Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta sia in prima che in seconda convocazione. Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità degli Amministratori non hanno voto. Per modificare l' atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell' Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati; tanto come disposto dall' art. 21 del Codice Civile. Art. 18 Le deliberazioni dell'Assemblea Generale devono constare di verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, i quali saranno designati di volta in volta dall'Assemblea convocata. CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 19 L'Assemblea Generale elegge a maggioranza assoluta il Consiglio Direttivo composto da sette persone scelte tra i componenti l' Assemblea. Per la validità della costituzione dell' Assemblea si fa riferimento a quanto stabilito dal precedente art. 16 .Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e cura la gestione ordinaria e straordinaria dell' Associazione Consulta Evangelica. I Consiglieri sono rieleggibili eccetto i casi in cui vi sia recesso o revoca da parte dell' Assemblea Generale. Art. 20 I poteri del Consiglio Direttivo sono:
Art. 21 Il Consiglio Direttivo nomina fra i propri componenti un Presidente e due Vice-Presidenti. Il Presidente, che deve essere cittadino italiano ed avere il domicilio nello Stato, ha la rappresentanza legale dell'Associazione Consulta Evangelica, convoca l'Assemblea Generale almeno una volta l'anno e nei tempi previsti dai precedenti art. nn. 16 e 17, ed il Consiglio Direttivo ogni volta che lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno tre Consiglieri. Il Consiglio Direttivo sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Presidente non può essere rieletto per più di due trienni consecutivi. Art. 22 Le attività del Presidente e di Consigliere sono a titolo gratuito, salvo l' eventuale rimborso delle spese vive. COLLEGIO DEI REVISORI Art. 23 L'Assemblea elegge un Collegio dei Revisori dei Conti di tre membri Essi durano in carica per un triennio. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione di bilanci annuali. Art. 24 L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo sottopone alla discussione e quindi all'approvazione dell'Assemble Generale, da convocarsi nei modi e nei tempi di cui ai precedenti art. nn. 15 e 16, un preventivo di spesa annuale. Il bilancio consuntivo deve essere redatto dal Consiglio Direttivo con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione Consulta Evangelica, nonchè il risultato economico dell'esercizio. Art. 25 Il Bilancio deve essere comunicato al Collegio dei Revisori almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato dall'Assemblea, ai sensi dell' art.14. Il Collegio dei Revisori deve riferire all'Assemblea Generale sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione. Art. 26 Il presente Statuto può essere modificato solo con decisione esplicita dell'Assemblea Generale, approvata con la maggioranza dei tre quarti. L' eventuale modificazione dell'atto costitutivo e dello Statuto sono comunicate, per l'approvazione, all'Autorità Tutoria e registrate nel Pubblico Registro delle persone giuridiche. I mutamenti di carattere sostanziale nel fine e nella destinazione dei beni e nei modi di esistenza dell'Associazione Consulta Evangelica sono comunicati all'Autorità Tutoria per l'approvazione, che provvede ai sensi di legge. Art. 27 In caso di scioglimento dell' Associazione, ai sensi dell' art. 17 del presente Statuto, il patrimonio sarà devoluto ad altre Istituzioni in Italia aventi analoghi scopi Art. 28 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le Leggi dello Stato |
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