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S O M M A R I O |
Aggiornamento: Maggio 2011 | LINK CONSIGLIATI |
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CONSULTA EVALGELICA Regolamento interno (Approvato dall'Assemblea generale straordinaria con deliberazione n. 1 del 01 dicembre 2001 in Giugliano in Campania)
1. Le Chiese che chiedono di essere ammesse alla Consulta Evangelica devono preliminarmente essere in possesso dei sotto elencati requisiti: Atto associativo, redatto in forma pubblica e registrato a norma di legge I principi dell'Atto costitutivo e dello Statuto non devono essere in contrasto con quelli della Consulta Evangelica e con le leggi dello Stato italiano
2. Le richiedenti devono produrre istanza al Presidente della Consulta Evangelica, specificando: denominazione, sede sociale, rappresentanza legale pro tempore, dati anagrafici ed identificativi del rappresentante legale, con allegati: - copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Chiesa richiedente; deliberazione assembleare di autorizzazione alla richiesta di annessione e di esplicita adesione incondizionata · all'atto costitutivo · allo statuto della Consulta Evangelica · alla "Confessione di Fede" · al Regolamento approvato in data 1/12/2001 e successive eventuali modifiche ed integrazioni; - deliberazione assembleare di accettazione del regolamento vigente; - deliberazione assembleare sull'assunzione degli oneri finanziari ordinari e straordinari deliberati dall'Assemblea Generale della Consulta Evangelica, nonché dell'entità e delle procedure che verranno adottate in ordine all'incremento del fondo patrimoniale e delle quote annuali. Le somme versate per incremento del fondo patrimoniale ed a tale titolo accantonate non potranno in alcun caso essere rimborsate in quanto sottoposte allo stesso regime di cui all' art. 11 e art. 27 dello Statuto associativo; - dati statistici della popolazione ecclesiastica, la ubicazione dei locali di culto, le generalità dei pastori in attività, ed eventualmente degli anziani, diaconi ecc e di quant'altri ricoprono a vario titolo posizioni di rappresentanza e responsabilità; - versamento di un acconto pari a euro 500,00 relativo alla quota patrimoniale del 1° anno che sarà conguagliata al momento dell’ammissione o restituita, di pari importo, nel caso di non ammissione. (L'art.2 è stato modificato dopo l'approvazione dell'Assemblea generale ordinaria tenutasi ad Aversa il 14/04/2007, con delibera n° 9).
3. Sulla base della formale presentazione della documentazione descritta al punto "2", il Consiglio Direttivo prende in esame la richiesta ed eventualmente dispone: - un incremento di accertamento - la presentazione di documentazione integrativa - successivamente delibera l'ammissione o meno della richiedente.
4. Nel caso di accettazione della richiesta il Consiglio Direttivo: delibera l'ammissione della Chiesa, con esecutività a decorrere dal novantesimo giorno dell'esposizione dell'atto all'albo delle Chiese della Consulta, che avverrà entro quindici giorni dalla data di approvazione della delibera. Successivamente ratifica l'ammissione della nuova Associata Determina il numero dei rappresentanti all'Assemblea Generale . Stabilisce la quota per l'incremento del fondo patrimoniale. Notifica al Ministero dell’Interno - Direzione Centrale degli affari dei culti - l' avvenuta adesione ed accettazione, con gli estremi degli atti formali, in particolare evidenziando l'adesione alla Confessione di Fede.
5. Per le quote associative, che dovranno versare le nuove associate, si terrà conto che il versamento rispecchi i dodicesimi dal momento in cui le nuove associate sono state ammesse. (L'art.5 è stato modificato dopo l'approvazione dell'Assemblea generale ordinaria tenutasi ad Aversa il 14/04/2007, con delibera n° 9)
6. Si specifica che per chiese fondatrici si intendono le singole comunità come di seguito specificate, che all'epoca della redazione dell'atto costitutivo erano legalmente rappresentate da: Cooperativa Evangelo per Tutti, Movimento delle Chiese Nuova Pentecoste, Chiesa Evangelica Pentecostale di Secondigliano, Chiesa Evangelica Pentecostale di Giugliano in Campania, Associazione Evangelica Battista Italiana, Chiesa Pentecostale di Piano di Sorrento. Queste Chiese locali conservano la qualifica di chiese fondatrici anche qualora venga a mutare l’iniziale assetto aggregativo delle stesse nel reciproco accordo delle parti in causa. (L'art.6 è stato modificato dopo l'approvazione dell'Assemblea generale ordinaria tenutasi ad Aversa il 29/04/2011, con delibera n° 10)
7. Le nuove Chiese associate ai fini della partecipazione al patrimonio mobiliare dell'Associazione contribuiscono in ragione del numero dei rappresentanti aventi diritto di voto in Assemblea Generale, così come effettuato dalle chiese fondatrici. Tale importo può essere versato in dieci rate annuali di cui la prima all'atto dell'accettazione e le successive nove rate a scadenza annuale. E' richiesto comunque alle nuove associate, ove richiesto dall'Autorità competente, la formale accettazione dell'impegno al versamento in un'unica soluzione di quanto ancora non saldato per l'incremento del fondo pena l'esclusione dell'Associazione, . (L'art.7 è stato modificato con delibera n° 9 dell'Assemblea generale ordinaria del 14/04/2007 e con delibera n° 10 dell’Assemblea generale ordinaria del 29/04/2011 )
8. Al fine di realizzare un costante contatto sul piano operativo, in sede di Consiglio Direttivo tra detto organo deliberativo e tutte le singole associate, viene istituita la figura di "consigliere onorario". Detta figura è limitata ad un solo rappresentante delle aggregazioni di Chiese associate che non hanno ottenuto, in sede di Assemblea Generale, alcun consigliere eletto nel Consiglio Direttivo. Tale figura spetta di diritto alle Chiese fondatrici Il Consigliere onorario: - viene nominato dal Presidente previo consultazione con il Consiglio Direttivo, - viene invitato di volta in volta dal Presidente a partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo. In caso di convocazione scritta, il Consigliere Onorario viene invitato con lettera separata, partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con voce consultiva. Il numero dei Consiglieri onorari è limitato ad un solo rappresentante per ogni singola associata.
9. Ogni Chiesa associata ha l'obbligo di notificare ogni tre anni, in sede di Assemblea Generale ordinaria, le variazioni statistiche secondo lo schema che verrà prodotto unitamente alla convocazione assembleare. L'Assemblea generale delibera l'accettazione delle variazioni della popolazione ecclesiastica per la costituzione della successiva assemblea. In assenza della presentazione delle richieste statistiche si intendono tacitamente riconfermate le precedenti. (L'art. 9 è stato modificato da "annualmente a ogni tre anni" dopo l'approvazione dell'Assemblea generale ordinaria tenutasi a Giugliano il 17/04/2004, con delibera n°9).
10. Al fine di regolamentare il buon esito dei versamenti delle quote associative dovute da tutte le Associate, il Consiglio Direttivo, constatato che la/e eventuale Chiesa/e, pur avendo ricevuto, nel corso dell'anno solare (1 gennaio 31 dicembre) n° 3 avvisi di pagamento, inviati tramite raccomandata A/R. e nonostante ciò, non avessero provveduto al versamento delle loro quote associative dovute, né date spiegazioni utili, il Consiglio Direttivo, tramite raccomandata A/R, deciderà la loro esclusione alla Consulta Evangelica. Inoltre, si specifica che le quote associative vanno versate entro e non oltre il 30 novembre dell’anno di competenza. L’articolo in oggetto si applica integralmente alle quote patrimoniali qualora siano versate ratealmente. (L'art. 10 è stato inserito nel regolamento interno dopo l'approvazione dell'Assemblea generale ordinaria tenutasi a Giugliano il 17/04/2004, con delibera n°9 ed è stato modificato dopo l’ l’approvazione dell'Assemblea generale ordinaria tenutasi ad Aversa il 11/04/2008, con delibera n°8).
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